LABORATORIO URBANO
Laboratorio Urbano: il Tar respinge il ricorso della 'Equo e non Solo'
Via libera del Tribunale Amministrativo di Lecce all'aggiudicazione della gara all'Associazione Dante Alighieri

Fasano - La Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia il 15 ottobre scorso ha rigettato il ricorso proposto dalla Società Cooperativa Sociale Equo e non solo A R.L. contro il Comune di Fasano e nei confronti dell'Associazione Dante Alighieri. per l'annullamento fra l'altro:
«- della determinazione del Dirigente del Settore Risorse del Comune di Fasano con cui sono stati approvati i verbali della commissione di aggiudicazione e la graduatoria della gara indetta con avviso pubblico approvato per la concessione, per un periodo di cinque anni, della gestione del Laboratorio Urbano nell'ambito del progetto regionale “Bollenti Spiriti” ubicato in Fasano in corso Vittorio Emanuele n. 76;
- della determinazione del Dirigente del Settore Risorse del Comune di Fasano con cui è stata disposta la pubblicazione dei verbali di elencati nella parte in cui la Commissione di gara, assegnando i punteggi in modo manifestamente errato ed illogico, non ha aggiudicato la gara all'odierna ricorrente e non ha escluso dalla procedura l'Associazione Dante Alighieri aggiudicandogli addirittura la gara;
- della determinazione con cui è stato approvato il verbale di gara del 13 luglio 2017 ed ammessi alla fase della valutazione delle offerte tecniche delle ditte partecipanti».
Il Tar ha ritenuto infondata l'illegittima ammissione della Associazione Dante Alighieri alla gara, per non avere essa effettuato il legale rappresentate il sopralluogo presso l'immobile oggetto della concessione d'uso.
«Trattasi di previsione che non contempla, per il caso di inosservanza, alcun tipo di sanzione – ha sentenziato il Tar –. Per tali ragioni, è del tutto arbitrario sostenere – come invece fatto dalla ricorrente – che il mancato (in tesi) sopralluogo determini l'esclusione della controinteressata dalla gara».
La Equo e Non solo si duole inoltre del punteggio assegnato alla prima e seconda classificata, e comunque, dell'insufficienza del punteggio numerico.
Il Tar ha ritenuto infondati anche questi motivi:
«L'Avviso pubblico (che in ciò ricalca le Linee Guida regionali) contiene una serie di macrovoci e criteri di valutazione, con i relativi punteggi. – scrive il TAR – Inoltre, i punteggi sono stati assegnati sulla base di coefficienti compresi tra 0 (proposta scarsa o non valutabile) e 1 (proposta eccellente). Orbene, avuto riguardo alla predeterminazione dei criteri di cui sopra, è di tutta evidenza che l'Amministrazione ha vincolato la propria discrezionalità a parametri prefissati, rifuggendo dunque dall'arbitrio. Invero, ogni passaggio valutativo è tracciato, e il voto numerico non costituisce altro che l'espressione numerica del giudizio di valore espresso dall'Amministrazione in relazione alle macrovoci e relativi criteri di valutazione. A ciò aggiungasi altresì che la ricorrente pretende di sostituire la propria, personale valutazione circa il progetto proprio e dei propri competitori (rispettivamente, la prima e la seconda classificata), alla valutazione dell'Amministrazione, con ciò operando una inammissibile sostituzione del proprio giudizio a quello di quest'ultima, invadendo in tal modo gli spazi propri della discrezionalità amministrativa. In particolare, l'errore di fondo da cui muove la ricorrente è quello di valutare comparativamente il proprio e gli altrui progetti, come se gli stessi avessero lo stesso oggetto. Così invece non è, in quanto – in una procedura in cui il Comune non ha predeterminato i servizi e le attività oggetto di valutazione – il progetto risultato aggiudicatario ha un oggetto (formazione imprenditoriale; innovazione tecnologica, specie mediante il c.d. FabLab, ovvero un'officina che offre servizi di fabbricazione digitale, anche mediante stampanti 3D) diverso da quello della ricorrente. In particolare, la componente innovativa del progetto è sicuramente rappresentata dal FabLab, che ha un modo di operare – in termini di unità lavorative, macchinari, e ritorni sociali e/o occupazionali – diverso dal progetto della ricorrente». Il Tar, tra l'altro ha anche ritenuto che «le Linee Guida Regionali, cui si è attenuto il Comune, specificano – e il Collegio reputa la cosa giuridicamente corretta – che non si tratta di appalto di servizi, non essendovi predeterminazione degli stessi da parte dell'Amministrazione, ma essendo ciascun partecipante libero di individuare le attività più idonee da svolgersi all'interno del laboratorio».
Possibile ora il ricorso in Cassazione da parte della Equo e Non solo.
Ma la vicenda per il momento appare conclusa. Il laboratorio nei prossimi giorni passerà alla gestione dell'Associazione Dante Alighieri. Come è scritto nella sentenza, il Laboratorio Urbano diventerà un “ FabLab, che ha un modo di operare – in termini di unità lavorative, macchinari, e ritorni sociali e/o occupazionali – diverso dal progetto della ricorrente”, che in questi ha sempre messo a disposizione della città un luogo per socializzare, dove circa cento associazioni hanno trovato la loro casa.
Ora queste si devono trovare un'altra casa, che almeno per il momento pare sia stata individuata. La Equo e non solo, infatti, dopo aver sgomberato i locali di corso Vittorio Emanuele, per il momento ha trasferito la propria attività presso l'Oratorio del Fanciullo.
di Redazione
15/10/2018 alle 17:15:05
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